Lo sviluppo della strategia marketing e la declinazione di tutte le leve del marketing mix (formulazione dell’offerta del centro, determinazione dei prezzi, organizzazione del personale e delle cabine, e definizione del piano di comunicazione) sono sicuramente un compito impegnativo, sia in termini di tempo che di energie, per l’estetista che intende avviare un nuovo centro estetico. Nonostante ciò, si tratta di attività che fanno in realtà parte della fase preliminare di avviamento della nuova attività, cui deve far seguito il vero e proprio iter amministrativo: un percorso costellato di numerose scelte importanti, alcune delle quali richiedono l’affiancamento di figure professionali specifiche per essere affrontate al meglio.
Non a caso la prima scelta chiave è proprio l’individuazione del commercialista. Questa figura è davvero cruciale per l’attività (e non solo nel campo dell’estetica) e per questo motivo nella scelta del professionista a cui affidarsi è fondamentale tenere in considerazione non tanto la conoscenza diretta della persona o il costo della parcella, quanto la sua propensione all’aggiornamento costante e la sua capacità di individuare soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze del cliente.
Il commercialista infatti non dovrebbe essere semplicemente la persona che più o meno ogni due mesi telefona in istituto per comunicare (all’ultimo minuto!) quali sono gli F24 da pagare. Dovrebbe essere piuttosto una sorta di co-pilota per il titolare dell’attività, ovvero l’interlocutore con cui rapportarsi periodicamente per valutare l’andamento del business e le eventuali modifiche da apportare all’assetto aziendale/fiscale del centro. Inoltre, il commercialista dovrebbe costantemente informare il titolare sulle nuove normative e i relativi obblighi per l’adeguamento, sulle agevolazioni fiscali a cui poter attingere per coprire investimenti o ristrutturazioni oppure, nel caso specifico delle nuove aperture, sulle possibilità di finanziamento a cui ricorrere per l’avviamento dell’attività.
In fase di apertura infatti si ha la possibilità di accedere ad alcuni finanziamenti pubblici agevolati specifici per le start-up, che potrebbero essere determinanti per la dotazione iniziale del centro in termini di arredamento e tecnologie. Inoltre, il supporto di un commercialista, o di un consulente specializzato nell’accesso al credito, può rivelarsi fondamentale anche nel caso in cui si intenda ricorrere a dei finanziamenti bancari, soprattutto in caso di importi cospicui, per poter corredare la richiesta con della documentazione specifica, come un budget triennale ed un piano finanziario della futura azienda.
Sempre insieme al commercialista andranno fatte altre due scelte molto importanti collegate tra loro, ovvero la forma giuridica da dare all’attività e il regime fiscale da adottare. La prima riguarda l’assetto giuridico dell’impresa (ovvero ditta individuale, società di persone o società di capitali) e andrà selezionato in base al numero di persone che costituiscono l’azienda, il livello di responsabilità, l’apporto lavorativo e quello economico che ognuno intenderà offrire. La scelta del regime contabile e fiscale è strettamente connessa a quella dell’assetto giuridico, poiché la legge disciplina l’adozione di quest’ultimo a seconda della natura giuridica del contribuente (ditta individuale, professionista o società) e delle dimensioni dell’attività. I regimi contabili tra cui scegliere sono quello ordinario, quello semplificato e quello forfettario. Questi tre regimi si differenziano tra loro per il livello di tassazione a cui sono sottoposti, la complessità degli obblighi contabili, i limiti fissati in termini di fatturato e le agevolazioni a cui danno diritto di accesso.
L’ultima scelta cruciale da fare insieme al commercialista è quella relativa al codice Ateco da attivare al momento della registrazione della partita IVA presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza. Il codice Ateco è il codice numerico che identifica la tipologia di ATtività ECOnomica che verrà svolta dall’impresa per classificarla in maniera univoca ai fini fiscali, contributivi e statistici. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Nel caso delle attività inerenti il mondo dell’estetica i codici tra cui scegliere sono tre, a seconda di quella che sarà l’offerta di servizi da parte del centro: Servizi degli istituti di bellezza, Servizi di manicure e pedicure e Servizi di centri per il benessere fisico.
Altra scelta da fare per completare gli adempimenti burocratici relativi all’apertura di una nuova attività è quella che riguarda il professionista a cui affidare la gestione amministrativa del personale. Se nel caso di una ditta individuale generalmente si occupa di tutto il commercialista, qualora sia previsto l’inserimento di personale già in fase di avviamento del centro, è invece opportuno identificare un consulente del lavoro, che sia in grado di individuare la forma contrattuale più adattata per ogni tipo di collaborazione e che si occupi di aprire le posizioni INPS e INAIL per tutti i membri del team (titolare compreso nel caso in cui svolga attività lavorativa all’interno dell’azienda).
L’ultima scelta da fare è forse quella più importante, ovvero l’individuazione del locale da destinare all’impresa. Le caratteristiche edilizie necessarie per poter esercitare l’attività di estetica in termini di superficie dei locali, numero di servizi igienici, ecc. non sono uguali in tutta Italia, ma cambiano a seconda del comune in cui si intende aprire l’istituto. Di conseguenza è auspicabile consultare il Regolamento Comunale relativo all’attività di estetista prima ancora di iniziare la ricerca del locale, in modo tale da conoscere a priori i requisiti edilizi, urbanistici e igienico-sanitari necessari per ottenere il via libera all’attività.
Il rispetto di tali caratteristiche verrà verificato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che dopo aver ricevuto da parte del titolare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) avrà la possibilità di inviare entro 60 giorni un suo incaricato per valutare la veridicità di quanto riportato nelle autocertificazioni allegate alla SCIA (in molte città questo controllo viene fatto a campione).
I requisiti strettamente legati agli aspetti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili vengono invece tassativamente verificati da un incaricato dell’ASL di zona che esprimerà e invierà al SUAP un parere igienico-sanitario sul rispetto delle condizioni idonee alla salvaguardia della salute dei cittadini e degli operatori. Ottenuto il parere igienico-sanitario positivo e trascorsi 60 giorni dalla SCIA senza aver ricevuto alcuna richiesta di documentazione integrativa, in base al principio del silenzio-assenso, si può finalmente ritenere il centro avviato!
Tratto da Les Nouvelles Esthétiqués – Italia n. 355